tratta da Expert Network, il  

Trimestrale di linfologia rivolto ai clienti di Juzo Italia  3/12

In questo numero cercheremo di rispondere ad una delle più frequenti richieste che riceviamo in merito all’applicazione della percentuale d’IVA, partendo dalla definizione del termine “ausilio”:

– Lo standard internazionale ISO 9999 definisce ausilio “…qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico di produzione specializzata o di comune commercio, utilizzato da una persona disabile per prevenire, compensare, alleviare o eliminare una menomazione, disabilità o handicap…”. Gli ausili sono “concepiti per uso individuale nella vita quotidiana non con finalità cliniche”.

Secondo il D.P.R. n. 633 del 1972, gli ausili rientrano nella Tabella A, parte II. Tale disposizione consente di applicare l’aliquota I.V.A. del 4% ai prodotti acquistati o utilizzati da disabili “per alleviare o curare menomazioni funzionali che si presentano in modo permanente”. A tal fine occorre però valutare quali siano le funzioni concretamente svolte dalle guaine elastiche e se le patologie verso le quali è rivolto l’effetto curativo delle medesime, possono qualificarsi come invalidità permanenti.

In caso di linfedema secondario, a seguito di intervento chirurgico o evento traumatico, nel quale il paziente subisce lesioni del sistema linfatico, si potrebbe sviluppare, come effetto collaterale, in tempi e modi differenti, un edema che provoca un’invalidità permanente, anche se trattato. Nel linfedema primitivo invece, l’invalidità permanente è già presente nel sistema linfatico che è malformato, tanto che in alcune Regioni è considerata patologia rara.

Detto ciò, prendiamo come riferimento l’istanza che la società Sanamed di Milano ha presentato nel 2003 all’Agenzia delle Entrate di Roma e che chiedeva espressamente la possibilità di applicare tale imposta del 4% ai pazienti che necessitano di tutori “su misura” per il trattamento del linfedema e delle ustioni. Vi riportiamo la parte cruciale della risposta dell’Agenzia stessa che, dopo aver valutato la documentazione e le ragioni di tale richiesta, ha scritto quanto seguente:

– “… i prodotti in discussione svolgono un’azione meccanica con finalità curative volte al miglioramento della qualità della vita del paziente. Sotto il profilo fiscale può pertanto ritenersi che le guaine utilizzate per la cura delle ustioni e del linfedema possono ricomprendersi nella definizione di “ausili”, nel senso della norma precedentemente indicata, la quale richiede per l’applicazione dell’aliquota I.V.A. agevolata del 4 per cento, la presenza di uno stato di invalidità permanente.”

Pertanto, il paziente affetto da linfedema primario o secondario, per poter ottenere tale agevolazione, deve presentare all’Ortopedia una “specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista della ASL di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente”.

In caso di mancata consegna di tale dichiarazione, l’Ortopedia è costretta ad applicare l’I.V.A. al 21%.

Alberto Baio

LEAVE A REPLY